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› Agenzia delle entrate, trattamento fiscale dell’accordo transattivo del Comune
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Agenzia delle entrate, trattamento fiscale dell’accordo transattivo del Comune
07/10/2021
Le agevolazioni di cui all’art. 20 della legge n. 10 del 1977 ovvero quelle previste dall’art. 32 del d.P.R. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, che si applicano anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la
risposta n. 668 del 6 ottobre 2021
, in ordine alla corretta qualificazione di un atto transattivo (rivolto alla definitiva acquisizione dell’area occupata illegittimamente dal Comune) ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.
Il Comune istante precisa di aver approvato un progetto definitivo per la realizzazione di un’area fieristica, valutando di interesse pubblico la valorizzazione di tutta l’area circostante un’importante Abbazia. Con determina dirigenziale è stata disposta l’occupazione d’urgenza dell’area, successivamente eseguita, senza mai emanare il relativo decreto di esproprio, con conseguente illegittima sottrazione all’uso da parte della proprietà. Il Consiglio comunale Comune ha deliberato, pertanto, di procedere alla definitiva, completa e legittima trasformazione dell’area mediante stipula di un atto transattivo.
Nel merito, l’Agenzia evidenzia che con la
risoluzione n. 80/E del 2018
sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 205 del 2017, precisando che la stessa deve essere comunque coordinata con il contesto normativo alla quale la medesima si riferisce (ovvero con la legge n. 10 del 1977, cd. ” Legge Bucalossi”), per cui il regime agevolativo previsto da tale disposizione non potrebbe di conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla citata legge n. 10 del 1977; in tale sede, è stato peraltro precisato che rientrano, fra gli altri, nell’ambito di tale legge le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra colottizzanti, sulla base anche delle istruzioni fornite con la Risoluzione n. 56/E del 1° giugno 2015.
Il riferimento contenuto nella novella agli «accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici» induce a ritenere che gli atti “agevolati”, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico.
La stipula di un accordo o di una convenzione attiene, tuttavia, alla fase di regolamentazione del rapporto tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato delle modalità, contenuti di attività e procedure finalizzate alla ‘trasformazione’ del territorio, che può riguardare, tra l’altro, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione (che ad es. possono, sulla base di quanto previsto in convenzione, essere realizzate dal privato a scomputo della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione) ovvero le caratteristiche degli immobili da realizzare, ed i criteri di fissazione dei prezzi di cessione degli stessi, nel rispetto della disciplina recata dal Testo unico edilizia. Nel caso di specie, in base a quanto rappresentato dal Comune istata, l’Agenzia non ritiene che possa rientrare nella categoria sopra definita di accordo o convenzione tra le parti l’atto transattivo che, configurandosi in un accordo per il trasferimento della proprietà del terreno, non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio.
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