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Accesso al Fondo rotativo per la progettualità: la Circolare di CDP del 28 luglio 2023, n. 1305

01/09/2023
La Cassa Depositi e Prestiti Spa, con la Circolare n. 1305 del 28 luglio 2023 (G.U. n. 92 Parte Seconda del 5 agosto 2023) ha definito le condizioni generali per l’accesso al Fondo rotativo per la progettualità (FRP), di cui all’articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 171 a 173, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Fondo anticipa, come noto, in tutto o in parte, le spese di investimento (come individuate all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) necessarie per la redazione:
a) delle valutazioni di impatto ambientale;
b) della documentazione relativa a qualsiasi livello progettuale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
L’Anticipazione FRP, che si configura come operazione di indebitamento, può finanziare spese connesse alla progettazione sia di singoli investimenti sia di insiemi di investimenti tra loro funzionalmente collegati (es.: “acquedotto ‐ fognatura ‐ depurazione”; investimenti connessi e inseriti in un unico programma di investimento). Le Anticipazioni sono assistite, per gli enti locali, dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del TUEL.

La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell’Ente Beneficiario della domanda di Anticipazione FRP (la “Domanda”), che avviene con diverse modalità a seconda che si tratti di un Ente Territoriale o di un Ente Pubblico non Territoriale (Vedi Scheda istruttoria FRP Enti Locali).

Entro 4 (quattro) mesi dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP, l’Ente Beneficiario deve comunicare alla CDP, mediante PEC o tramite gli altri strumenti telematici indicati nel Sito CDP, l’avvenuto affidamento dell’incarico professionale finanziato, indicando l’importo contrattuale dell’incarico affidato. Nel caso in cui, a valere sulla medesima Anticipazione FRP, venga finanziato più di un incarico professionale, l’Ente Beneficiario deve comunicare alla CDP, entro 6 (sei) mesi dalla data di perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP e secondo le suesposte modalità, quali di tali incarichi siano stati affidati, indicandone i rispettivi importi contrattuali.

L’erogazione dell’Anticipazione FRP viene effettuata in una o più soluzioni ‐ a partire dalla data di perfezionamento del relativo contratto di Anticipazione FRP ‐ sulla base delle domande di erogazione dell’Ente Beneficiario. Nel caso in cui, entro 18 (diciotto) mesi dal perfezionamento del contratto di Anticipazione FRP, l’Ente Beneficiario non abbia validamente richiesto alla CDP alcuna erogazione dell’Anticipazione FRP, la CDP provvede a revocare l’Anticipazione FRP e a risolvere, conseguentemente, il contratto di Anticipazione FRP. La CDP potrà accordare una ulteriore proroga di tre mesi, sulla base di circostanziata e documentata istanza prodotta dall’Ente Beneficiario.

Le Anticipazioni FRP non comportano il pagamento di interessi corrispettivi da parte degli Enti Beneficiari. Il capitale erogato a valere sulle Anticipazioni FRP è rimborsato alla CDP dagli Enti Beneficiari a seguito del perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell’investimento. Il perfezionamento della provvista finanziaria si realizza nel momento in cui, secondo la normativa di contabilità pubblica dell’Ente Beneficiario, lo stesso è in condizione di procedere alla liquidazione dell’impegno di spesa precedentemente assunto. Decorso il termine di tre anni dalla data della prima erogazione, l’Ente Beneficiario è tenuto in ogni caso a rimborsare integralmente l’Anticipazione FRP, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria. In caso di ritardo nel rimborso del capitale, l’Ente Beneficiario dovrà corrispondere a CDP gli
interessi di mora.

Il rimborso dell’Anticipazione FRP deve avvenire in unica soluzione, non essendo ammessi rimborsi parziali. In aggiunta a quanto sopra, CDP potrà consentire, per gli enti territoriali, il rimborso delle Anticipazioni FRP mediante l’assunzione di un prestito di scopo ordinario, con oneri di ammortamento a proprio carico, destinato esclusivamente al predetto rimborso dell’Anticipazione FRP, i cui termini e condizioni saranno disciplinati dalle Circolari CDP che tempo per tempo rendono note le condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della CDP da parte dei predetti enti3 ad eccezione di quanto segue: (i) durata quinquennale e (ii) importo pari all’importo dell’Anticipazione FRP oggetto di rimborso, anche in deroga all’importo minimo stabilito per i prestiti ordinari di scopo dalle predette circolari.

 

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